|
|
 |
Dal 14 luglio 2006 è entrato in vigore il nuovo sistema di targatura e di rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori, così come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 153/2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15/4/2006.
- Definizione di ciclomotore
- Secondo la normativa attuale, appartengono alla categoria dei ciclomotori (e quindi si applica il regime proprio di questi per quanto riguarda la targatura e la guida)
- 1. i veicoli a motore a due o tre ruote con velocità massima fino a 45 km/h; se il motore è a scoppio, la cilindrata massima è di 50 cc; la massa massima, se a tre ruote, non può superare i 270 kg
- 2. i veicoli a motore a quattro ruote con velocità fino a 45 km/h, motore fino a 50 cc oppure, se elettrico, di potenza fino a 4 kW, massa a vuoto fino a 350 kg, escluse le batterie se dotati di motore elettrico ("quadricicli leggeri").
- La Motorizzazione può attribuire tale categoria anche a "veicoli atipici" (ibridi, multimodali, elettrici ecc.) che presentino caratteristiche tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti. Non sono considerati veicoli le "macchine" monoposto ad uso di invalidi, di bambini o di pedoni che, sotto l'azione del motore di cui sono dotate, di potenza fino ad 1 kW, non superano la velocità massima di 6 km/h e non superano determinati limiti di massa e dimensione. Questo tipo di veicoli può circolare anche sui marciapiedi.
|
|
 |
 |
 |
- I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
-
certificato
di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi
rilasciati dalla Direzione Generale della MCTC;
-
contrassegno di identificazione che permetta di risalire al responsabile della circolazione;
-
contrassegno di pagamento della tassa di circolazione.
- un documento personale di identità;
-
certificato di assicurazione dal 1 Ottobre 1993
i ciclomotori devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile.
L'assicurazione deve essere stipulata per ogni ciclomotore, identificato dal
numero di telaio e dalla fabbrica; l'utilizzo della stessa "targa ciclomotore",
in tempi successivi, su più veicoli, non esonera dall'obbligo che gli stessi
siano singolarmente assicurati durante la circolazione. Il contrassegno dell'assicurazione
obbligatoria deve esser portato a seguito ed esibito a richiesta.
- La targa dei ciclomotori (contrassegno)
consiste in un codice alfanumerico che viene assegnato dalla Direzione
generale della Motorizzazione Civile direttamente alla persona,
purché abbia compiuto i diciotto anni di età. La targa
è legata alla persona che può usarla su ciclomotori
differenti e deve, comunque, conservarla in caso di cessione del mezzo.
II possessore della targa è tenuto a chiedere l'aggiornamento
della posizione presso la Motorizzazione Civile in caso di
trasferimento di residenza o di abitazione. Secondo quanto stabilito
dal Ministero dei Trasporti alla data del 31 marzo 1995 tutti i
ciclomotori devono essere adeguati alla nuova normativa.
|
 |
- USO DEL CASCO
- Casco obbligatorio dal 30 marzo 2000
Per effetto della Legge 7/12/99 n.472 art.33, in S.O.G.U 16/12/1999 n.220/L,
l'uso del casco dal 30 marzo 2000 è diventatoobbligatorio per tutti
i conducenti di ciclomotori e motocicli, indipendentemente dalla loro età.
Si riporta il testo dell'art.171 del codice della strada modificato dalla
citata norma.
- TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 171.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
- 1.Durante la marcia, ai conducenti e agli
eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di
indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme
ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (1).
- 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti
e i passeggeri di ciclomotori e motocicli a tre o quattro ruote, dotati di
carrozzeria chiusa o cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti
a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento
definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, secondo le
disposizioni del regolamento (2).
- 2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10. Quando il mancato uso del
casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il
conducente (3).
- 3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa
prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del
veicolo per
giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (4).
- 4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette
o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.745,15 (5).
- 5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati,
sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme
di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
- (1) Comma così sostituito ex art.3, c .11, d.l. 27-6-2003,
n.151 conv.con modif. in 1. 1°-8-2003, n.214.
(2) Comma inserito ex art. 33, c. 1 ,lett b),1. 472/1999 e poi così
sostituito ex art.3 , c. 11, d.l. 151/2003 conv. con modif.in 1. 214/2003
cit.
- (3) Sanzione prima aumentata dal d.m. 24-12-2002(G.U.
30-12-2002, n.304) e poi così modificata ex art.3, c.11,d.l. 151/2003
conv.modif. in l. 214/2003 cit.Gli importi precedenti erano rispettivamente
di euro 33,60 e euro 137,55.
- (4) Comma così sostituito ex art.3 , c.11, d.l. 151/2003 conv.
con modif. in l. 214/2003 cit.
- (5) Sanzione così aumentata dal d.m. 24-12-2002 (G.U.
30-12-2002, n.304).Cfr. però art.28, c.2, l. 472/1999, secondo cui le
sanzioni al C.d.S. con importi originari di lire duecentomila/ottocentomila
[euro 103/413], e lire un milione/quattro milioni [euro 516/2065], non vanno
sostituiti con gli importi rivalutati ai sensi dell'art. 195, c.2, d.lgs.
285/1992.Tuttavia nella tabella allegata al precedente d.m. 29-12-2000 anche
tali importi avevano subito l'incremento biennale previsto dal citato
art.195,c.2.
|
| |
- Assicurazione obbligatoria
|
 |
- Dal 1 ottobre 1993 i
ciclomotori devono essere muniti di assicurazione di
responsabilità civile. L’assicurazione deve essere
stipulata per ogni ciclomotore, identificato dal numero di telaio e
dalla fabbrica; l’utilizzo della stessa "targa ciclomotore", in
tempi successivi, su più veicoli, non esonera dall’obbligo
che gli stessi siano singolarmente assicurati durante la circolazione.
Il contrassegno dell’assicurazione obbligatoria deve esser
portato al seguito ed esibito a richiesta.
|
 |
| |