|
Con le nuove norme introdotte dal DPR 6 marzo 2006 n. 153 in vigore dal 14 luglio 2006, in caso di trasferimento di proprietà bisogna distinguere tra i seguenti casi:
Ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006
- se l’acquirente è in possesso di un proprio contrassegno d’identificazione (targhino), si segue la vecchia procedura: il venditore toglierà il suo targhino (se ne è in possesso) prima di cedere il ciclomotore e consegnerà all'acquirente il certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore; l’acquirente provvederà ad apporre sul veicolo il suo targhino e a munire il mezzo della copertura assicurativa RCA obbligatoria. In pratica, non vi è alcun obbligo di registrazione del trasferimento di proprietà: il targhino identifica infatti il responsabile della circolazione e non il veicolo, e quindi può essere smontato da un ciclomotore e messo su un altro. Non è neanche necessario l'atto scritto, che però sarà opportuno richiedere o rilasciare quantomeno come ricevuta dell'importo pagato e della provenienza del veicolo o del trasferimento degli oneri e delle responsabilità connessi al possesso del veicolo.
- se l’acquirente non è in possesso di un proprio contrassegno d’identificazione (targhino), bisogna seguire la nuova procedura: al venditore spetterà sempre togliere il suo targhino (se ne è in possesso) prima di cedere il ciclomotore e consegnare all'acquirente il certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore; l’acquirente invece dovrà provvedere ad immatricolare il veicolo munendosi così del certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero dei trasporti) e della targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione (dal 14 luglio 2006 infatti non sarà più possibile richiedere né ottenere i vecchi certificati d’idoneità tecnica e contrassegni d’identificazione). Inoltre, naturalmente, dovrà munire il mezzo della copertura assicurativa RCA obbligatoria
Ciclomotori immessi in circolazione a partire dal 14 luglio 2006
- In questo caso, il venditore toglierà la sua targa prima di cedere il ciclomotore e comunicherà la richiesta di sospensione dalla circolazione al Dipartimento per i trasporti terrestri allegando il certificato di circolazione (questa procedura permetterà di poter associare la targa che resta al venditore ad un altro ciclomotore mediante il rilascio di un nuovo certificato di circolazione). L’acquirente richiederà l’emissione di un nuovo certificato di circolazione: a questo verrà associato il numero di targa eventualmente già in possesso dell’acquirente e non associata ad un altro ciclomotore, altrimenti si procederà al rilascio di una nuova targa. Anche in questo caso, l’acquirente dovrà munire il mezzo della copertura assicurativa RCA obbligatoria.
La targa è applicabile solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario il titolare della stessa targa. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe. Se non si intende riutilizzare la targa dopo la vendita, il titolare deve provvedere alla sua distruzione dandone comunicazione ad un ufficio della motorizzazione civile o ad uno dei soggetti abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero dei trasporti) per l'aggiornamento della sezione ciclomotori dell'Archivio nazionale dei veicoli.
.
|