|
|
 |
- Chi è tenuto a pagare le multe
|
 |
- in primo luogo, naturalmente, l'autore materiale dell'infrazione, cioè,
normalmente, il conducente. Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua
vece, l'usufruttuario o l'utilizzatore nel leasing) viene considerato obbligato,
con l'autore dell'infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni
punibili con sanzione amministrativa pecuniaria (multa), a meno che non provi
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione o ritiro patente) si applicano
però solo al conducente autore dell'infrazione; la detrazione dei "punti" della
patente ha invece un regime particolare.
Per le violazioni commesse da conducenti capaci di intendere e di volere ma
soggetti ad altrui autorità, direzione o vigilanza (minori di età)
la responsabilità ricade sulla persona rivestita dell'autorità o
incaricata della direzione o della vigilanza, che è obbligata in solido
con l'autore dell'infrazione.
Il principio della responsabilità solidale si applica anche nell'ipotesi
in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di un'impresa
o di un ente o associazione.
Nella circolazione dei ciclomotori condotti da minorenni, responsabile in
solido con il conducente è chi esercita la "potestà" sul minore,
ma anche il titolare del "contrassegno di circolazione".
Il primo che, tra gli "obbligati in solido", paga la contravvenzione
, "libera" anche gli altri ed ha il diritto di rivalersi verso l'autore
della violazione.
- Come si pagano
- non è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti,
ma solo attraverso conto corrente, versamento bancario o allo sportello cassa
dell'autorità che l'ha emessa. Non è ammesso il pagamento
con carta di credito.
Il pagamento immediato è invece l'unico possibile per i conducenti,
anche se con patente italiana, che vengono fermati per violazioni commesse
alla guida
di veicoli con targa straniera oppure EE, oppure alla guida di veicoli con
targa italiana ma con patente non rilasciata da uno Stato dell'UE.
L'obbligo di pagamento si prescrive decorsi cinque anni dalla data della
violazione. Questo termine si interrompe però in presenza di ogni
atto formale con il quale l'amministrazione richiede il pagamento. L'obbligo
di pagamento
non
si trasmette agli eredi.
E' opportuno conservare per almeno 5 anni (termine di prescrizione delle
contravvenzioni) la ricevuta che prova l'avvenuto pagamento.
- Pagamento in misura ridotta
- tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria,
ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, possono
essere
pagate
in misura ridotta
- - cioè il minimo fissato dalle singole norme -
entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Non è consentito il pagamento in misura ridotta:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato
di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri
documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della
carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta
di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di
un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
- In questi casi (previsti dall'art. 202 del codice) il verbale viene trasmesso
entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale
emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della
sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione
ed il comportamento del responsabile.
- Mancato pagamento
- se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato entro
il termine previsto e non sia stato proposto ricorso, il verbale con il quale è stata
accertata la violazione diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell'importo
massimo previsto dalla legge per quella violazione, più le spese
di procedimento. Il mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione
avviene secondo
le norme previste per l'esazione delle imposte dirette con l'iscrizione
a ruolo e trasmissione di questo all'intendenza di finanza che lo dà in
carico all'esattore per la riscossione. Contro la cartella esattoriale,
entro sessanta
giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al
Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale,
solo per motivi
riguardanti la mancanza o l'invalidità della notifica del provvedimento
originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto
a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale.
- Conducenti
e veicoli stranieri
le violazioni commesse con un veicolo con targa straniera, se non viene
fermato, sono notificate entro 360 giorni al proprietario, il quale
può utilizzare
gli stessi strumenti di ricorso. Se previsto da accordi tra gli Stati interessati è possibile
procedere all'esazione coattiva anche nei confronti di residenti all'estero.
Nel caso il veicolo venga fermato, il conducente può effettuare immediatamente
il pagamento in misura ridotta (il minimo della sanzione), se ammesso; questo
implica l'impossibilità di proporre un successivo ricorso. In alternativa,
deve versare una "cauzione" (che non impedisce un successivo ricorso)
pari allo stesso importo della sanzione minima se il veicolo è immatricolato
in uno Stato dell'UE o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo,
oppure, negli altri casi, pari alla metà della sanzione massima. Tale "cauzione" non
impedisce un ricorso successivo ed è quindi opportuno che nel verbale
venga precisato, nelle "dichiarazioni del conducente" o in altro
modo, a quale titolo viene effettuato il versamento. Della somma consegnata
deve essere
rilasciata ricevuta.
Se non viene effettuato né il pagamento in misura ridotta né il
versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo",
con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto
di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia
che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato
non dell'UE.
- Notifica
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale,
con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi
che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere
notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero)
all'effettivo trasgressore oppure - applicando il principio di responsabilità solidale
visto prima - all'intestatario del veicolo, risultante dai registri del P.R.A.
o del Dipartimento per i trasporti terrestri ("Motorizzazione").
La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine
dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore
avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata
commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di
identificarlo.
Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero) dall'avvenuta
violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che
lo legittimano l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto
la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe
quindi invalido. È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto
di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace.
Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono comunque
essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di
accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione
da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente,
della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando,
a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata a
seguito delle indagini svolte dall'organo di polizia intervenuto.
Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato
sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento; tuttavia,
il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e
le maggiori spese ad essa connesse.
- Ricorso
IL TERMINE PER PRESENTARE IL RICORSO:
il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della
multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi consentiti.
COME SI PRESENTA IL RICORSO
le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso
direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
oppure
all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili
urbani, Polizia stradale ecc.). Il ricorso può essere consegnato direttamente
oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare
la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale.
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta
giorni all’ufficio o comando cui appartiene l’organo che ha elevato
la multa, che nei successivi sessanta giorni è tenuto a rinviare gli
atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere
o confermare le risultanze del ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all’ufficio
che ha elevato la multa, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo
al prefetto, con le deduzioni di cui sopra.
COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO
Il Prefetto, esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano
fatto richiesta
se respinge il ricorso emette entro centoventi giorni (che decorrono dalla
data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio che ha elevato la
multa) un’ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una
somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le
spese del procedimento;
se invece accoglie il ricorso il prefetto, nello stesso termine di centoventi
giorni, dispone l’archiviazione degli atti, comunicandola all’ufficio
o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia
ai ricorrenti.
L’ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all’autore
della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro
centocinquanta giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle
spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione.
Il ricorso di intende accolto decorsi centoventi giorni senza che sia stata
adottata l’ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla
ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato inviato
direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso
l’ufficio o comando che ha elevato la multa.
Quando può essere presentato il ricorso
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:
-
i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli
della contravvenzione;
manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero
di matricola);
manca l'indicazione della norma violata;
notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni
dalla data dell'avvenuta infrazione.
-
Oltre a questi motivi "formali",
si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
-
mancanza di
un segnale;
fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento
si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni
di testimoni
od indicando
altre prove).
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal
verbale è protetta
dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore
degli atti compilati da pubblici ufficiali.
-
Il ricorso al Giudice di pace
-
QUANDO E' POSSIBILE IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il
ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la
violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada
o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito
negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30
giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
COME SI PRESENTA IL RICORSO
Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del
Giudice di pace od inviato per posta raccomandata, sempre nei termini
sopra indicati, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un
avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della
notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria,
regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può
far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza
di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali
sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che
ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un
legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per
l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la
previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO
Il Giudice di pace
- accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte,
modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
oppure
- respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del
ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla
sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo
stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli
onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di
Cassazione.
ATTENZIONE:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al
momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del
Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare
(consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità
che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione
di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del
Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento
della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei
confronti dell'effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere
garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in
questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace,
al fine di ottenere un inoppugnabile accertamento della non titolarità
del veicolo.
.
|
 |
|