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  • Chi è tenuto a pagare le multe
  • in primo luogo, naturalmente, l'autore materiale dell'infrazione, cioè, normalmente, il conducente. Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l'usufruttuario o l'utilizzatore nel leasing) viene considerato obbligato, con l'autore dell'infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria (multa), a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione o ritiro patente) si applicano però solo al conducente autore dell'infrazione; la detrazione dei "punti" della patente ha invece un regime particolare.
    Per le violazioni commesse da conducenti capaci di intendere e di volere ma soggetti ad altrui autorità, direzione o vigilanza (minori di età) la responsabilità ricade sulla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, che è obbligata in solido con l'autore dell'infrazione.
    Il principio della responsabilità solidale si applica anche nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di un'impresa o di un ente o associazione.
    Nella circolazione dei ciclomotori condotti da minorenni, responsabile in solido con il conducente è chi esercita la "potestà" sul minore, ma anche il titolare del "contrassegno di circolazione".
    Il primo che, tra gli "obbligati in solido", paga la contravvenzione , "libera" anche gli altri ed ha il diritto di rivalersi verso l'autore della violazione.

  • Come si pagano
  • non è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti, ma solo attraverso conto corrente, versamento bancario o allo sportello cassa dell'autorità che l'ha emessa. Non è ammesso il pagamento con carta di credito.
    Il pagamento immediato è invece l'unico possibile per i conducenti, anche se con patente italiana, che vengono fermati per violazioni commesse alla guida di veicoli con targa straniera oppure EE, oppure alla guida di veicoli con targa italiana ma con patente non rilasciata da uno Stato dell'UE.
    L'obbligo di pagamento si prescrive decorsi cinque anni dalla data della violazione. Questo termine si interrompe però in presenza di ogni atto formale con il quale l'amministrazione richiede il pagamento. L'obbligo di pagamento non si trasmette agli eredi.
    E' opportuno conservare per almeno 5 anni (termine di prescrizione delle contravvenzioni) la ricevuta che prova l'avvenuto pagamento.

  • Pagamento in misura ridotta
  • tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, possono essere pagate in misura ridotta
  • - cioè il minimo fissato dalle singole norme - entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

    Non è consentito il pagamento in misura ridotta:

    - quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
    - quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
    - per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
    - per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
    - per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
    - in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
    - in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
    - per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
    - in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
  • In questi casi (previsti dall'art. 202 del codice) il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

  • Mancato pagamento

  • se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato entro il termine previsto e non sia stato proposto ricorso, il verbale con il quale è stata accertata la violazione diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione, più le spese di procedimento. Il mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione avviene secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette con l'iscrizione a ruolo e trasmissione di questo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione. Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l'invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale.

  • Conducenti e veicoli stranieri

    le violazioni commesse con un veicolo con targa straniera, se non viene fermato, sono notificate entro 360 giorni al proprietario, il quale può utilizzare gli stessi strumenti di ricorso. Se previsto da accordi tra gli Stati interessati è possibile procedere all'esazione coattiva anche nei confronti di residenti all'estero. Nel caso il veicolo venga fermato, il conducente può effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta (il minimo della sanzione), se ammesso; questo implica l'impossibilità di proporre un successivo ricorso. In alternativa, deve versare una "cauzione" (che non impedisce un successivo ricorso) pari allo stesso importo della sanzione minima se il veicolo è immatricolato in uno Stato dell'UE o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, oppure, negli altri casi, pari alla metà della sanzione massima. Tale "cauzione" non impedisce un ricorso successivo ed è quindi opportuno che nel verbale venga precisato, nelle "dichiarazioni del conducente" o in altro modo, a quale titolo viene effettuato il versamento. Della somma consegnata deve essere rilasciata ricevuta.
    Se non viene effettuato né il pagamento in misura ridotta né il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.
    Le stesse disposizioni si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell'UE.

  • Notifica

    Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero) all'effettivo trasgressore oppure - applicando il principio di responsabilità solidale visto prima - all'intestatario del veicolo, risultante dai registri del P.R.A. o del Dipartimento per i trasporti terrestri ("Motorizzazione").
    La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di identificarlo.
    Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero) dall'avvenuta violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe quindi invalido. È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace.
    Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono comunque essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando, a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata a seguito delle indagini svolte dall'organo di polizia intervenuto.
    Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento; tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse.

  • Ricorso

    IL TERMINE PER PRESENTARE IL RICORSO:
    il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

    COME SI PRESENTA IL RICORSO

    le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

    oppure

    all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.). Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

    In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale.

    Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all’ufficio o comando cui appartiene l’organo che ha elevato la multa, che nei successivi sessanta giorni è tenuto a rinviare gli atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.

    Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all’ufficio che ha elevato la multa, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le deduzioni di cui sopra.

    COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO
    Il Prefetto, esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta

    se respinge il ricorso emette entro centoventi giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio che ha elevato la multa) un’ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento;

    se invece accoglie il ricorso il prefetto, nello stesso termine di centoventi giorni, dispone l’archiviazione degli atti, comunicandola all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

    L’ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro centocinquanta giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione.

    Il ricorso di intende accolto decorsi centoventi giorni senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l’ufficio o comando che ha elevato la multa.

    Quando può essere presentato il ricorso
    Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:

  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;

    manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;

    manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);

    manca l'indicazione della norma violata;

    notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

  • Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

  • mancanza di un segnale;

    fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;

    errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

    E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

  • Il ricorso al Giudice di pace

  • QUANDO E' POSSIBILE IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
    E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
    Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

    Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

    COME SI PRESENTA IL RICORSO
    Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace od inviato per posta raccomandata, sempre nei termini sopra indicati, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

    Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
    Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

    COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO
    Il Giudice di pace

    - accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
    oppure
    - respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

    La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.

    ATTENZIONE:
    Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
    In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.
    Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, al fine di ottenere un inoppugnabile accertamento della non titolarità del veicolo.

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