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- Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
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| Categoria |
Obbligo
revisione 2009 |
Anno
immatricolazione |
| Motocicli e ciclomotori a 2 o 3 ruote |
Si |
2005 - esclusi quelli
già revisionati nel 2008 |
| Motocarrozzette |
Si |
2005 - esclusi quelli
già revisionati nel 2008 |
| Motoveicoli da piazza o noleggio con conducente |
Si |
Qualunque (la revisione è annuale), eccetto
2009 |
| Motocarri, motoveicoli trasporti specifici
o altri |
Si |
2005 - esclusi quelli
già revisionati nel 2008 |
Autovetture uso privato
Autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose
Autocaravan fino a 3,5 tonnellate
Autocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate
Autoveicoli usi speciali o trasporti specifici con massa a pieno carico
fino a 3,5 tonnellate
Quadricicli a motore |
Si |
2005 - esclusi quelli
già revisionati nel 2008 |
Autoambulanze
Autobus
Autoveicoli da piazza o noleggio con conducente
Autoveicoli (autocarri, trattori stradali, usi speciali o trasporti specifici,
mezzi d'opera, autocaravan) di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate |
Si |
Qualunque (la revisione è annuale), eccetto
2009 |
| Rimorchi di massa a pieno carico fino a
3,5 tonnellate (comprese caravan e rimorchi t.a.t.s.) |
Possibili variazioni nel corso del 2009 |
Fino al 31/12/1997,esclusi quelli già revisionati nel 1999. |
| Rimorchi di massa a pieno carico oltre
3,5 tonnellate |
Si |
Qualunque (la revisione è annuale)eccetto già revisionati 2009 |
| Carrelli appendice |
Si |
Insieme con il veicolo dal quale sono trainabili |
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- Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi, anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria).
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- Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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- Per prenotare la revisione è possibile rivolgersi presso gli uffici di Viale Amendola,36 in Firenze, oppure presso le delegazioni dell' A.C.F.
- Per ogni ulteriore chiarimento si possono chiamare i seguenti numeri di telefono: 055/2486247 - 055/2486246 - 055/2486245, oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
associ@acifirenze.it
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