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  • Tasse automobilistiche
  • Dal 1° gennaio 1998, le tasse devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali.

    Più esattamente:

    • Per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt.

    Il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione.

    Attenzione: il numero relativo ai kw può contenere una virgola: in questo caso non si devono considerare le cifre decimali. Esempio: se il numero dei kw è 47,80 l'importo va corrisposto per 47 kw. Se manca l'indicazione del numero di kw, la tassa deve essere versata in relazione alla potenza massima espressa in cv, indicata sulla carta di circolazione.

    • Inoltre dal 1° Gennaio 2007
      1. per le autovetture o gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli la tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria.
      2. Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 kw (o 136 cv) il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 kw (o 136 cv), i singoli kw eccedenti i 100 (o i cv eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata.
    • Per gli autocarri
      per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate , la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata.
    • Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante
      per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate , la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l'importo di competenza deve essere ridotto del 20%.
    • Per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri (Minicar)
      per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar"), solo se utilizzati sulla pubblica strada , deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre.

    Si ricorda che

    • non è più dovuto il canone autoradio;
    • non c'è più l'obbligo di esporre o di portare con sé il contrassegno (fatta eccezione per i ciclomotori);
    • non è più dovuto il bollo sulla patente;

    •  non è più dovuta la sovrattassa di alimentazione a gasolio.

    Modalità di pagamento

    Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:

    • presso gli uffici dell'Automobile Club Firenze in Viale Amendola n° 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
    • presso le delegazioni dell'Automobile Club Firenze ;
    • mediante il servizio Telebollo;
    • mediante il servizio Bollonet;
    • presso le agenzie di pratiche auto ;
    • presso alcuni sportelli bancari;
    • presso i tabaccai ;
    • presso gli uffici postali.
    • Attenzione : non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi, infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.

    N.B. I residenti nella Regione Toscana possono effettuare il versamento della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.

    Importo da pagare

    L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando i tariffari oppure utilizzando il servizio on line Calcolo Bollo Auto dal sito intenet www.aci.it

    I residenti nella Regione Toscana, oltre all'importo della tassa automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di versamento:

    • Euro 1,87 per versamenti effettuati negli uffici ACI;
    • Euro 1,87 + il 1,2% dell'importo dovuto per versamenti effettuati con Telebollo e Bollonet ;
    • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso le agenzie di pratiche auto;
    • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso i tabaccai;
    • Euro 1,87 per versamenti effettuati presso gli sportelli bancari;
    • Euro 1,10 per versamenti effettuati presso gli Uffici Postali.

    Termini di pagamento

    I termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a seconda che si tratti di veicoli già circolanti, veicoli nuovi di fabbrica e veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli usati acquistati da un rivenditore autorizzato).

    Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del “bollo”, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi agli uffici dell'Automobile Club Firenze o alle Delegazioni dell'ACF, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

    Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi agli Uffici dell'Automobile Club Firenze o alle Delegazioni dell' ACF.

    Riduzioni ed esenzioni

    I benefici fiscali previsti in materia di “bollo” auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o un' esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli: veicoli nuovi, veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, esenzioni ONLUS, esenzioni dei veicoli delle organizzazioni di volontariato, esenzioni dei veicoli destinati al servizio antincendio, veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita, veicoli interessati da furto o demolizione.

    Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici dell'Automobile Club Firenze (Tel. 055/2486229) o alle Delegazioni dell'Automobile Club Firenze oppure all'Ufficio Provinciale ACI di Via del Pino n° 5 (Tel. 055/61241236).

    Rimborsi

    Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

    • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
    • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
    • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc.).

    Le domande di rimborso,possono essere presentate presso gli uffici dell'Automobile Club Firenze o le Delegazioni dell'Automobile Club Firenze.

    Per ogni informazione e chiarimento ci si può rivolgere agli uffici dell'Automobile Club Firenze (Tel. 055/2486229) o alle Delegazioni ACF.

    Cosa fare se...

    a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
    b) si deve richiedere un' attestazione di versamento (anche nel caso in cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)
    c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
    d) si è pagato in misura inferiore al dovuto

    a) errore nel pagamento del bollo

    L'errore può consistere in:
    - pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
    - pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
    - pagamento con un numero di targa errato;
    - errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.

    In tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto valido, il contribuente deve segnalare l'errore agli uffici dell'Automobile Club Firenze o ad una Delegazione dell'Automobile Club Firenze o all'Ufficio Provinciale ACI, indicando nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve, inoltre, allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di circolazione. L'ACI per conto della Regione Toscana provvederà a comunicare la validità del versamento.

    b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).

    Per richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo deve recarsi presso gli uffici dell'Automobile Club Firenze o una Delegazione dell'Automobile Club Firenze o l'Ufficio Provinciale ACI esibendo un documento di identità. La richiesta può essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque da esso legittimata (legale rappresentante della società intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del documento di identità dell'intestatario.
    L'ACI per conto della Regione Toscana provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.

    c) ritardo nel pagamento

    Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

  • Sanzioni:

    • 2,5% della tassa se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza utile per il pagamento;
    • 3% della tassa se il versamento avviene dal 31° giorno ma non oltre un anno dalla scadenza utile per il pagamento;
    • 30% della tassa se il versamento avviene dopo un anno dalla scadenza utile per il pagamento.
  • Interessi:

    • 1% annuo, con maturazione giorno per giorno a partire dal 01/01/2010.
  • d) pagamento insufficiente
    Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi (vedi punto precedente).

    Per ogni informazione e chiarimento ci si può rivolgere agli uffici dell'Automobile Club Firenze (Tel. 055/2486229) o alle Delegazioni ACF.

     N.B. I Soci dell'Automobile Club Firenze con il rinnovo automatico della propria associazione possono aderire al servizio “Bollo Sicuro”.

  • Bollo Toscana
  • Per le autovetture intestate a soggetti residenti nella Regione Toscana gli importi da pagare sono quelli indicati in tabella.

    * Per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 e più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1 comma 240 Legge 296/2006).


 
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