Dal
1° gennaio 1998, le tasse devono essere corrisposte sulla base
della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli
fiscali.
Più esattamente:
- Per
autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso
speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere versata in
base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt.
Il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione.
Attenzione:
il numero relativo ai kw può contenere una virgola: in questo
caso non si devono considerare le cifre decimali. Esempio: se il numero
dei kw è 47,80 l'importo va corrisposto per 47 kw. Se manca
l'indicazione del numero di kw, la tassa deve essere versata in
relazione alla potenza massima espressa in cv, indicata sulla carta di
circolazione.
- Inoltre dal 1° Gennaio 2007
- per
le autovetture o gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli
la tassa è differenziata in base alle normative comunitarie
sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed
autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas
metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria.
- Per
le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza
fiscale superiore ai 100 kw (o 136 cv) il calcolo va effettuato
aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 kw (o 136 cv), i
singoli kw eccedenti i 100 (o i cv eccedenti i 136) moltiplicati per la
tassa maggiorata.
- Per gli autocarri
per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate , la
tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata.
- Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante
per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12
tonnellate , la tassa automobilistica deve essere versata in base al
peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione
dell'asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o
equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l'importo di
competenza deve essere ridotto del 20%.
- Per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri (Minicar)
per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con
cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima
pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar"), solo se utilizzati sulla
pubblica strada , deve essere corrisposta la tassa di circolazione con
decorrenza gennaio/dicembre.
Si ricorda che
- non è più dovuto il canone autoradio;
- non c'è più l'obbligo di esporre o di portare con sé il contrassegno (fatta eccezione per i ciclomotori);
- non è più dovuto il bollo sulla patente;
• non è più dovuta la sovrattassa di alimentazione a gasolio.
Modalità di pagamento
Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:
- presso
gli uffici dell'Automobile Club Firenze in Viale Amendola n° 36,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
- presso le delegazioni dell'Automobile Club Firenze ;
- mediante il servizio Telebollo;
- mediante il servizio Bollonet;
- presso le agenzie di pratiche auto ;
- presso alcuni sportelli bancari;
- presso i tabaccai ;
- presso gli uffici postali.
- Attenzione
: non si possono più utilizzare per il versamento delle tasse
automobilistiche i moduli del libretto fiscale (LIF). Questi ultimi,
infatti, riportano un numero di conto corrente non più aperto.
N.B.
I residenti nella Regione Toscana possono effettuare il versamento
della tassa automobilistica presso gli sportelli sopra indicati anche
se si trovano al di fuori della loro provincia o regione di residenza.
Importo da pagare
L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando i tariffari oppure utilizzando il servizio on line Calcolo Bollo Auto dal sito intenet www.aci.it
I
residenti nella Regione Toscana, oltre all'importo della tassa
automobilistica, devono sostenere i seguenti costi per l'operazione di
versamento:
- Euro 1,87 per versamenti effettuati negli uffici ACI;
- Euro 1,87 + il 1,2% dell'importo dovuto per versamenti effettuati con Telebollo e Bollonet ;
- Euro 1,87 per versamenti effettuati presso le agenzie di pratiche auto;
- Euro 1,87 per versamenti effettuati presso i tabaccai;
- Euro 1,87 per versamenti effettuati presso gli sportelli bancari;
- Euro 1,10 per versamenti effettuati presso gli Uffici Postali.
Termini di pagamento
I
termini entro i quali va versata la tassa automobilistica variano a
seconda che si tratti di veicoli già circolanti, veicoli nuovi
di fabbrica e veicoli in uscita dall'esenzione (cioè veicoli
usati acquistati da un rivenditore autorizzato).
Per i
veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non
essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del
“bollo”, è sempre consigliabile, per evitare
possibili errori, rivolgersi agli uffici dell'Automobile Club Firenze o
alle Delegazioni dell'ACF, in modo da ottenere assistenza ed effettuare
il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di
versare la tassa automobilistica entro la scadenza può
regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel
pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto
contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è
meglio rivolgersi agli Uffici dell'Automobile Club Firenze o alle
Delegazioni dell' ACF.
Riduzioni ed esenzioni
I
benefici fiscali previsti in materia di “bollo” auto si
realizzano attraverso una riduzione della tariffa o un' esenzione
completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose
tipologie di veicoli: veicoli nuovi, veicoli storici, veicoli destinati
ai disabili, esenzioni ONLUS, esenzioni dei veicoli delle
organizzazioni di volontariato, esenzioni dei veicoli destinati al
servizio antincendio, veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a
GPL o gas metano, veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita,
veicoli interessati da furto o demolizione.
Per
informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici
dell'Automobile Club Firenze (Tel. 055/2486229) o alle Delegazioni
dell'Automobile Club Firenze oppure all'Ufficio Provinciale ACI di Via
del Pino n° 5 (Tel. 055/61241236).
Rimborsi
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
- se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
- se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
- se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc.).
Le domande di rimborso,possono essere presentate presso gli uffici dell'Automobile Club Firenze o le
Delegazioni dell'Automobile Club Firenze.
Per
ogni informazione e chiarimento ci si può rivolgere agli uffici
dell'Automobile Club Firenze (Tel. 055/2486229) o alle Delegazioni ACF.
Cosa fare se...
a) si è commesso un errore nel pagamento del bollo
b) si deve richiedere un' attestazione di versamento (anche nel caso in
cui è stata smarrita o è stata rubata la ricevuta)
c) non si è pagato il bollo alla scadenza fissata
d) si è pagato in misura inferiore al dovuto
a) errore nel pagamento del bollo
L'errore può consistere in:
- pagamento del nuovo bollo anticipato rispetto alla scadenza del precedente;
- pagamento eseguito a favore di una regione/provincia diversa da quella di residenza;
- pagamento con un numero di targa errato;
- errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici, della scadenza dell'anno di riferimento.
In
tutti questi casi, affinché il versamento sia riconosciuto
valido, il contribuente deve segnalare l'errore agli uffici
dell'Automobile Club Firenze o ad una Delegazione dell'Automobile Club
Firenze o all'Ufficio Provinciale ACI, indicando nome, cognome,
residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono; deve,
inoltre, allegare fotocopia del versamento e fotocopia del libretto di
circolazione. L'ACI per conto della Regione Toscana provvederà a
comunicare la validità del versamento.
b) richiesta attestazione di versamento (anche a seguito di smarrimento o furto della ricevuta del pagamento eseguito).
Per
richiedere un'attestazione di versamento, l'intestatario del veicolo
deve recarsi presso gli uffici dell'Automobile Club Firenze o una
Delegazione dell'Automobile Club Firenze o l'Ufficio Provinciale ACI
esibendo un documento di identità. La richiesta può
essere formulata anche da persona delegata dall'intestatario o comunque
da esso legittimata (legale rappresentante della società
intestataria). In entrambi i casi la delega o la legittimazione devono
risultare da atto scritto e devono essere accompagnate da una copia del
documento di identità dell'intestatario.
L'ACI per conto della Regione Toscana provvederà a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento.
c) ritardo nel pagamento
Se
la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine
previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli
interessi fissati dalla legge.