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- Le pratiche amministrative per
l'acquisto di un veicolo nuovo
di fabbrica, normalmente, sono a cura del concessionario dal quale si acquista
il veicolo. Il concessionario, di solito, incarica uno studio di consulenza
automobilistica ("agenzia di pratiche auto") di effettuare le operazioni
necessarie per la cosiddetta "messa su strada", il cui costo viene
calcolato nel prezzo complessivo di vendita del veicolo, c.d. "prezzo "chiavi
in mano".
- La prima pratica da svolgere riguarda l'assegnazione della targa. Per far
ciò, chi acquista deve fornire al concessionario il proprio certificato
di residenza ed il Codice fiscale, per avviare la pratica di immatricolazione
presso l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e per redigere l'atto
di vendita, che deve essere registrato al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico,
gestito dall'ACI).
- Il certificato di residenza può essere sostituito da una dichiarazione
sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione, di norma, deve avvenire davanti
al funzionario incaricato di ricevere la domanda di immatricolazione e l'interessato
deve farsi riconoscere con un documento d'identità. Con una circolare
del 30 giugno '97, tuttavia, la Motorizzazione civile ha precisato che l'autocertificazione
può essere resa anche non in presenza dell'addetto alla ricezione purché venga
esibito un documento di identità, se l'interessato presenta la pratica
di persona, o venga allegata una fotocopia del documento stesso, se a presentare
la pratica è un delegato o un agenzia. La circolare, infine, vieta di
chiedere il certificato di residenza se quest'ultima è contenuta in
un valido documento di riconoscimento, anche allegato in fotocopia. L'Ufficio
della Motorizzazione Civile rilascia le targhe e la carta di circolazione.
Quest'ultima è generalmente quella "provvisoria" - "foglio
di via" -, ha validità 90 giorni e deve, poi, essere sostituita
dal documento definitivo.
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- Entro sessanta giorni dalla data
di rilascio della Carta di circolazione definitiva, occorre presentare la
richiesta di iscrizione al P.R.A. La registrazione al P.R.A. è importante perché attua
quella forma di pubblicità legale delle situazioni giuridico - patrimoniali
prevista dalla legge a tutela dei proprietari e dei terzi.
Tutti gli uffici del P.R.A. sono stati integralmente informatizzati ed operano
con procedure automatizzate che consentono di rilasciare rapidamente agli
automobilisti i documenti di cui hanno bisogno, con consegna anche a vista
per singole pratiche
(cioè in un tempo massimo di norma di circa 15 minuti dalla presentazione
della domanda) oppure con invio a domicilio dei certificati richiesti.
L'iscrizione al P.R.A. si effettua presentando la richiesta su un apposito modulo,
denominato "nota di iscrizione", che è distribuito, gratuitamente,
presso lo stesso P.R.A.
Sul retro della nota di iscrizione deve essere redatta la dichiarazione
unilaterale di vendita con la firma del venditore (che, di regola,
è il concessionario). Alla nota di iscrizione e alla
dichiarazione di vendita deve essere allegata la copia della carta di
circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile. Questi documenti
debbono essere presentati al P.R.A., che provvede a riscuotere anche
gli importi, a titolo di imposta, dovuti per la registrazione della
proprietà dei veicoli. Il gettito dell'imposta di registrazione
è destinato alle Province.
Sulla base della richiesta, il P.R.A. registra la proprietà del veicolo
e gli altri eventuali diritti reali e rilascia il "Certificato di proprietà" (Cdp),
che attesta lo stato giuridico patrimoniale del veicolo e che ha sostituito
il foglio complementare. Il certificato di proprietà deve essere custodito
con cura dall'automobilista, perché necessario per effettuare ogni successiva
formalità presso il P.R.A., ma, non essendo un documento necessario per
la circolazione, può tranquillamente ed opportunamente essere conservato
a casa piuttosto che nell'autovettura.
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- E se non ci si iscrive entro i termini?
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- Anche trascorsi i 60 giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione, è possibile procedere alla presentazione
della richiesta di iscrizione a P.R.A.; in questo caso, tuttavia, la legge
prevede l'applicazione delle sanzioni per tardività, che possono
giungere fino ad un massimo del 30% della Imposta Provinciale di Trascrizione
dovuta, oltre ai relativi interessi moratori. Se, invece, l'iscrizione non è effettuata
entro 90 giorni, la Direzione della Motorizzazione Civile provvede - su
segnalazione del P.R.A. - tramite gli organi di polizia, al ritiro delle
targhe e della carta di circolazione su strada.
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