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Chi intende demolire un veicolo non può provvedere "in proprio" alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ma deve consegnare il mezzo ad un centro di raccolta autorizzato oppure - nel caso in cui il mezzo venga ceduto per acquistarne un altro - al concessionario automobilistico o al gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice.
E' poi il gestore del centro di raccolta o il concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice a provvedere alla cancellazione del veicolo dal P.R.A. attraverso la presentazione della pratica di demolizione.
A tale scopo, si deve consegnare al centro di raccolta autorizzato o, come detto, al concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice, insieme al veicolo da rottamare, anche le targhe , la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare) , documenti necessari alla cancellazione dal P.R.A. Nel caso in cui non si abbia il possesso di uno o più dei suddetti documenti, si deve consegnare denuncia di smarrimento o di furto (o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia), sporta agli Organi di Pubblica Sicurezza.
Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il centro di raccolta - o il concessionario o il gestore della succursale/automercato - è tenuto a rilasciare al proprietario/detentore del veicolo consegnato un apposito " certificato di rottamazione " dal quale devono risultare i seguenti dati minimi:
- nome,
- indirizzo,
- numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato,
- l'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa,
- la data e l'ora di rilascio del certificato stesso e la data e l'ora di presa in carico del mezzo,
- l'impegno a provvedere alla pratica di cancellazione dal P.R.A.,
- gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio), i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo).
Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo. Inoltre - come precisato dalla circolare del Ministero delle Finanze n°122/E del 11 maggio 1998 - dalla data di consegna del veicolo, dichiarata nel certificato, viene a cessare anche l'obbligo fiscale del pagamento della Tassa automobilistica, posto a carico dell'intestatario al P.R.A..
Pertanto, è importantissimo :
- accertarsi, se si consegna il veicolo direttamente al demolitore (centro di raccolta), che quest'ultimo sia in possesso della prevista autorizzazione,
- esigere che il centro di raccolta o concessionario/succursale della casa costruttrice/automercato che ritira il veicolo per la demolizione rilasci il certificato di rottamazione (recante i dati minimi di cui sopra),
- conservare con cura il certificato di consegna per qualsiasi evenienza (in primo luogo di natura fiscale).
Resta, invece, al proprietario del veicolo - intestatario o avente titolo - l'onere di effettuare "in proprio" la cancellazione dal P.R.A nel caso di definitiva esportazione all'estero.
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La pratica in questione può essere effettuata presso gli uffici di Viale Amendola n. 36, in Firenze (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30, senza necessità di appuntamento) o presso le Delegazioni dell' ACF.
Per ogni ulteriore chiarimento si può chiamare al seguente numero di telefono: 055/24861 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@acifirenze.it.
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