Targhe
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Se non siete più in possesso di una o di entrambe le targhe a causa del furto, smarrimento, distruzione o deterioramento di una o di entrambe ecco come ci si deve comportare:
- In caso di furto o smarrimento di una o entrambe le targhe l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere una nuova immatricolazione, nuove targhe e una re-iscrizione al PRA. Nel periodo di 15 giorni successivo alla denuncia di furto o smarrimento si può circolare con una targa autocostruita che rispetti le dimensioni e la collocazione della targa originale.
- In caso di distruzione di una od entrambe le targhe l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza. La richiesta di una nuova immatricolazione, nuove targhe e una re-iscrizione al PRA può essere presentata immediatamente e non è ammessa la circolazione con targa autocostruita.
- In caso di deterioramento di una od entrambe le targhe (targa deformata, con numeri illeggibili ecc.) non è richiesta la denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza. La richiesta di una nuova immatricolazione, nuove targhe e una re-iscrizione al PRA può essere presentata immediatamente e non è ammessa la circolazione con targa autocostruita.
Casi particolari riguardanti il deterioramento delle targhe
Sostituzione gratuita della targa deteriorata (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1098/60G1/MOT6 del 25/2/2002)
Se, dopo una verifica tecnica sulla targa deteriorata, fossero accertati vizi, difetti o errori del processo di fabbricazione o dei materiali impiegati, la targa verrà sostituita con una nuova, con la stessa numerazione della precedente, senza spese per il proprietario del veicolo.
In attesa della nuova targa si potrà circolare applicando, al posto della targa da sostituire, un pannello a fondo bianco delle stesse dimensioni e che riporti le medesime indicazioni della targa originaria.
Carta circolazione
L'intestatario del veicolo , nel caso di furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia all' autorità di Pubblica Sicurezza, che rilascia un permesso provvisorio di circolazione della validità di 90 giorni e verifica, tramite collegamento telematico, la duplicabilità del documento (scrivendolo sul permesso).
Se la carta di circolazione è duplicabile, entro 90 giorni, l'intestatario riceve il nuovo documento al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno. Se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di circolazione è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
Se il documento smarrito non fosse duplicabile, l'autorità di Pubblica Sicurezza lo deve dichiarare sul permesso provvisorio di circolazione. In questo caso l'intestatario deve provvedere personalmente a richiedere il duplicato della carta di circolazione. In caso di deterioramento della carta di circolazione, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, deve essere l'intestatario a fare la richiesta di duplicato.
Certificato di proprietà
Nel caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di proprietà (o foglio complementare) occorre subito presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza e poi richiedere al P.R.A. il rilascio di un duplicato (allegando l'originale o copia autenticata della denuncia, oppure dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
Se, invece, il certificato di proprietà (o foglio complementare) è solo gravemente deteriorato, ma consente almeno la leggibilità del numero di targa, non è necessaria la denuncia ed è sufficiente la richiesta di duplicato, allegando il documento deteriorato.
Le pratiche in questione possono essere effettuate presso gli uffici di Viale Amendola n. 36, in Firenze (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30, senza necessità di appuntamento) o presso le Delegazioni dell' ACF.
Per ogni ulteriore chiarimento si può chiamare al seguente numero di telefono: 055/24861 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@acifirenze.it. |