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- Acquisizione veicolo usato
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- L'
articolo 7 del Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006 prevede che l'
autentica notarile non sia più obbligatoria per gli atti di
vendita aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi).
- Pertanto, l'
autenticazione degli atti può essere richiesta anche negli
uffici comunali ed ai titolaridegli Sportelli telematici dell'
automobilista di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000 n° 358 (ad esempio Delegazione ACI ed
agenzie di pratiche automobilistiche).
- Si
fa presente che per il passaggio di proprietà di una autovettura
e di un motoveicolo non è sufficiente l' autentica dell' atto di
vendita. Sono, infatti, necessari anche l' aggiornamento della carta di circolazione e del certificato di proprietà.
- Tali
formalità devono essere necessariamente fatte, a scelta del
cittadino, o presso una Delegazione ACI o un' agenzia di pratiche
automobilistiche, o presso il PRA o presso il DTT (ex Motorizzazione
Civile).
La registrazione del passaggio di
proprietà e l' aggiornamento della carta di circolazione devono
essere fatti, per non incorrere in sanzioni, entro 60 giorni dalla data
dell' autentica della firma dell' atto di vendita. - Documenti necessari per il passaggio di proprietà:
- - carta di circolazione
- - certificato di proprietà
- - documento di identità valido e codice fiscale del venditore e dell' aquirente
- Il costo del passaggio di proprietà dipende dai Kw del veicolo e della provincia di residenza del venditore.
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La pratica in questione può essere effettuata presso gli uffici di Viale Amendola n. 36, in Firenze (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30, senza necessità di appuntamento) o presso le Delegazioni dell' ACF.
Per ogni ulteriore chiarimento si può chiamare al seguente numero di telefono: 055/24861 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@acifirenze.it. |
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